Alessandro Sallusti

Vecchi monopoli

Nel nostro paese i fornitori globali di servizi su Internet hanno una capacità di influenzamento o condizionamento degli indirizzi politici – in materia di copyright, responsabilità editoriale e privacy – inferiore a quella che esercitano in altri paesi, dove rappresentano una lobby potente e ben organizzata. Sembra che in Italia la riaffermazione dello status quo e la conservazione degli equilibri tradizionali abbiano facile gioco. Insomma: nello scontro fra “vecchi” editori (FIEG, televisioni) e nuovi intermediari online (Google, Facebook, Amazon ecc.) il peso delle parti conta. E da noi il peso dei vecchi monopoli si fa sentire.

Due sono gli ambiti privilegiati, anche se non unici, in cui tale scontro si manifesta: quello relativo al diritto d’autore e quello che riguarda il principio della neutralità dell’intermediario online rispetto al contenuto. Nel primo caso il problema è che, in Italia, alcuni soggetti operanti nell’intermediazione dei diritti hanno goduto per decenni di privilegi quasi monopolistici. Per cui non sempre gli autori sono stati liberi di scegliere da chi farsi rappresentare. Gli esempi di SIAE e (Nuovo) IMAE sono troppo eloquenti perché li si debba qui commentare. Così come è superfluo ricordare il quadro duopolistico del mercato pubblicitario televisivo in Italia, appena scalfito dall’affermazione di Sky.

Relativamente alla responsabilità oggettiva per la pubblicazione di contenuti diffamanti o da rettificare, proseguono ormai da anni i tentativi di attribuire tale responsabilità anche ai gestori di siti web. D’altra parte la giurisprudenza va in una direzione diversa, in coerenza con quanto dispone la legge. Il d.lgs. 70/2003 non prevede infatti per il service provider l’obbligo giuridico del controllo preventivo (controllo che sarebbe comunque impossibile). Il ddl “Sallusti”, discusso e bocciato dal Parlamento nel novembre scorso, mentre divampava il caso dell’ex direttore di “Libero”, conferma che nella scorsa legislatura i nemici di Internet erano numerosi.

Ma è una storia vecchia, che risale agli inizi della Repubblica e alla introduzione della legge sulla stampa tuttora vigente. Sono fra quelli che auspicano una radicale riforma delle norme sull’omesso controllo (art 57 c.p.) e sull’obbligo di rettifica (legge sulla stampa del 1948, appunto, e legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti del 1963). Due aspetti, in particolare, meritano una seria riflessione. Il primo riguarda la necessità – prevista dall’ordinamento attuale – di rettificare anche le notizie veritiere, qualora ritenute dai richiedenti lesive della propria dignità. Il secondo si riferisce al fatto che la pubblicazione della rettifica non impedisce al diffamato di domandare il risarcimento dei danni. E proprio la minaccia della richiesta di risarcimento in sede civile rappresenta lo spauracchio di cui il potere politico e quello economico si servono per addomesticare i giornalisti troppo audaci e invadenti.

Sono i temi affrontati nel corso della lezione svolta ieri nell’ambito del corso di CIM sulle battaglie per il futuro di Internet. Ne riporto qui sotto i materiali:

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